Art. 83.
(Ammissibilità a misure alternative con riferimento al decorso del tempo dalla commissione dei reati).

      1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi di risocializzazione e la semilibertà, nonché la liberazione condizionale possono essere concessi anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 29, 41, 66 e 72 quando sono decorsi i periodi di tempo, indicati al comma 2, dalla commissione dei reati per cui sono state inflitte la condanna o le condanne. L'ammissione è disposta in base ai risultati della osservazione condotta collegialmente in istituto. Viene valutato, in particolare, in relazione al tempo trascorso dalla commissione dei reati, se non vi sia la probabilità che il condannato commetta altri reati.
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica: a) quando sono decorsi dieci anni dalla commissione dei reati e la pena inflitta con la sentenza di condanna non è superiore a cinque anni; b) quando sono decorsi quindici anni dalla commissione dei reati e la pena inflitta non è superiore a dieci anni; c) quando sono decorsi venti anni dalla commissione dei reati e la pena inflitta è superiore a dieci anni; d) quando sono decorsi venticinque anni ed è stata inflitta la pena dell'ergastolo. I termini di cui al presente comma sono rispettivamente ridotti a cinque, dieci, quindici e venti anni, se il condannato ha già espiato oltre un quarto della pena in esecuzione.
      3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di cui all'articolo 79, comma 1, primo periodo.

 

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      4. Nei confronti di chi è stato condannato per delitti aventi finalità di terrorismo, escluso quello internazionale, e di eversione dell'ordinamento costituzionale o comunque di espressione violenta della lotta politica, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e la semilibertà, nonché la liberazione condizionale possono essere concessi anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle relative alle preclusioni all'ammissibilità, esclusa la collaborazione ai sensi dell'articolo 80, di cui all'articolo 79, comma 1, primo periodo, nonché quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 29, 41, 66 e 72, quando sono decorsi almeno quindici anni dalla commissione dei reati per cui è stata inflitta la condanna e, anche in base ai risultati della osservazione condotta collegialmente in istituto, vi sono elementi tali da escludere che il condannato commetta ulteriori reati e, tenendo conto in particolare del tempo trascorso dai fatti, risulta che il condannato medesimo ha tenuto e tiene comportamenti oggettivamente incompatibili con il permanere di vincoli con movimenti terroristici ed eversivi e che egli ha escluso ed esclude la violenza come metodo di lotta politica.
      5. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 4 può essere stabilito che, durante la esecuzione delle misure alternative, il condannato si impegni in attività socialmente utili.
      6. Quando, al momento della decisione, sono trascorsi dai fatti per cui vi è stata condanna a venti anni, o venticinque anni in caso di persona sottoposta alla esecuzione della pena dell'ergastolo, fra i possibili benefìci indicati nei commi 1 e 4 è adottata la liberazione condizionale. I termini indicati dal presente comma sono ridotti a quindici e venti anni quando la persona interessata è detenuta da oltre dieci anni.
      7. Quando è concessa la liberazione condizionale, la durata della stessa è di due anni, nei casi in cui la pena residua da espiare non è superiore a cinque anni, di tre anni negli altri casi di pena temporanea
 

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e di quattro anni per il condannato all'ergastolo.
      8. Il consiglio di disciplina, quando intende proporre le concessioni previste dal presente articolo, è integrato dai componenti del gruppo di osservazione e trattamento.
      9. Nei casi di condannati per i delitti di cui all'articolo 79 restano fermi gli obblighi degli accertamenti presso i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e presso gli organi di polizia previsti dallo stesso articolo.